Adempimenti ambientali - Settore aria

La normativa nazionale

Il DPR 24 maggio 1988, n. 203 rappresenta tuttora la disciplina di riferimento per l'inquinamento atmosferico nel nostro paese. Tale decreto, insieme ai successivi decreti e regolamenti attuativi, disciplina ed individua:
• gli impianti che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera;
• le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
• i valori limite e i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
• i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.

Alcune definizioni fissate dalla norma:
inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo, da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati;
emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera proveniente da un impianto che possa produrre inquinamento atmosferico;
impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.

La norma prevede l'obbligo di autorizzazione per tutti gli impianti ed il rispetto dei valori limite di emissione.
L'obbligo dipreventiva autorizzazione è previsto per:
• realizzazione di nuovi impianti
• modifica sostanziale di impianti che comporti variazioni quantitative e/o qualitative delle emissioni
• trasferimento dell’impianto in altra località.

Rimangono fuori dal campo di applicazione del DPR 203/1988 ad esempio, gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale, gli impianti di climatizzazione ecc..(si veda il DPCM 12/07/89) mentre per altre tipologie di impianti vigono regimi autorizzatori semplificati: attività a ridotto inquinamento atmosferico ed attività ad inquinamento poco significativo disciplinate rispettivamente dal DPCM 21 luglio 1989 e dal DPR 25 luglio 1991.

Gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono invece disciplinati da altre norme specifiche che ne hanno fissato limiti di emissione, criteri tecnici costruttivi e modalità di autorizzazione; nello specifico si tratta del DM n°503 del 1997, del DM n° 124 del 2000, nonché degli artt. 27-28 D.lgs. 22/97. La normativa in materia di incenerimento dei rifiuti è destinata ancora a cambiare; la direttiva 2000/76/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 (GUCE 28 dicembre 2000 n. L 332) sull'incenerimento dei rifiuti ha dettato ulteriori norme per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di incenerimento (con o senza recupero di energia, sia fissi che mobili) per rifiuti pericolosi e non pericolosi, fissando gli stessi limiti di emissione. Tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 28 dicembre 2002, mentre le precedenti direttive 89/369 e 89/429 perderanno la loro efficacia dal 28 dicembre del 2005.

Una disciplina specifica è prevista per i grandi impianti di combustione (di potenza termica o nominale pari a 50 MW) contenuta nel Dm 8 maggio 1989, nel DPR 26 ottobre 2001, n. 416 e nell'allegato III del Dm 12 luglio 1990. Di recente emanazione è la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (DPCM 8 marzo 2002).

La normativa regionale

Con la legge regionale 18/99 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", sono stati nello specifico definiti:
• la ripartizione delle competenze, con riferimento al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività produttive, al processo di pianificazione, ai controlli;
• le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
• il contenuto della pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria ed i suoi effetti.

Tale norma ha introdotto:
• la possibilità di ricorso alle procedure dello sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
• la possibilità di accesso al procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera tramite autocertificazione per le attività per le quali la Giunta regionale ha definito i requisiti tecnico costruttivi e la modulistica relativa
• l’autorizzazione unica ambientale