Adempimenti ambientali - Settore aria
La normativa nazionale
Il DPR 24 maggio 1988, n. 203 rappresenta tuttora la disciplina
di riferimento per l'inquinamento atmosferico nel nostro paese. Tale decreto, insieme
ai successivi decreti e regolamenti attuativi, disciplina ed individua:
• gli impianti che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera;
• le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
• i valori limite e i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente
esterno, i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
• i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento,
analisi e valutazione.
Alcune definizioni fissate dalla norma:
inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato
fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni
ambientali e di salubrità dell'aria, da costituire pericolo ovvero pregiudizio
diretto o indiretto per la salute dell'uomo, da compromettere le attività
ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche
e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati;
emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera
proveniente da un impianto che possa produrre inquinamento atmosferico;
impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o
di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione
di quelli destinati alla difesa nazionale.
La norma prevede l'obbligo di autorizzazione per tutti gli impianti ed il rispetto
dei valori limite di emissione.
L'obbligo dipreventiva autorizzazione è previsto per:
• realizzazione di nuovi impianti
• modifica sostanziale di impianti che comporti variazioni quantitative e/o
qualitative delle emissioni
• trasferimento dell’impianto in altra località.
Rimangono fuori dal campo di applicazione del DPR 203/1988 ad esempio, gli impianti
termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale, gli impianti di climatizzazione
ecc..(si veda il DPCM 12/07/89) mentre per altre tipologie di impianti
vigono regimi autorizzatori semplificati: attività a ridotto inquinamento
atmosferico ed attività ad inquinamento poco significativo
disciplinate rispettivamente dal DPCM 21 luglio 1989 e dal DPR 25 luglio 1991.
Gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono invece disciplinati
da altre norme specifiche che ne hanno fissato limiti di emissione, criteri tecnici
costruttivi e modalità di autorizzazione; nello specifico si tratta del DM
n°503 del 1997, del DM n° 124 del 2000, nonché degli artt. 27-28
D.lgs. 22/97. La normativa in materia di incenerimento dei rifiuti è destinata
ancora a cambiare; la direttiva 2000/76/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 4 dicembre 2000 (GUCE 28 dicembre 2000 n. L 332) sull'incenerimento dei rifiuti
ha dettato ulteriori norme per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di
incenerimento (con o senza recupero di energia, sia fissi che mobili) per rifiuti
pericolosi e non pericolosi, fissando gli stessi limiti di emissione. Tale direttiva
avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 28 dicembre 2002, mentre
le precedenti direttive 89/369 e 89/429 perderanno la loro efficacia dal 28 dicembre
del 2005.
Una disciplina specifica è prevista per i grandi impianti di combustione
(di potenza termica o nominale pari a 50 MW) contenuta nel Dm 8 maggio 1989, nel
DPR 26 ottobre 2001, n. 416 e nell'allegato III del Dm 12 luglio 1990. Di recente
emanazione è la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili
e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (DPCM 8 marzo
2002).
La normativa regionale
Con la legge regionale 18/99 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia",
sono stati nello specifico definiti:
• la ripartizione delle competenze, con riferimento al rilascio delle autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera per le attività produttive, al processo di pianificazione,
ai controlli;
• le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
• il contenuto della pianificazione regionale in materia di tutela della qualità
dell'aria ed i suoi effetti.
Tale norma ha introdotto:
• la possibilità di ricorso alle procedure dello sportello unico per
il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
• la possibilità di accesso al procedimento di rilascio dell'autorizzazione
alle emissioni in atmosfera tramite autocertificazione per le attività
per le quali la Giunta regionale ha definito i requisiti tecnico costruttivi e la
modulistica relativa
• l’autorizzazione unica ambientale