Adempimenti ambientali - Settore rifiuti
Il Decreto Legislativo n° 22/97, legge quadro in materia di rifiuti, è
stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di rifiuto
di cui direttiva 91/156/CEE del Consiglio: "qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
Le categorie di cui al citato allegato A sono specificate in un elenco di rifiuti
noto come CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), relativo a tutti
i rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero, oggetto ad un periodico aggiornamento
su indicazione degli Stati membri.
I codici CER introdotti dal Ronchi (rif. Decisione 94/3/CE), sono stati a partire
dal 1 gennaio 2002 sostituiti da nuovi codici introdotti dalle decisioni: DECISIONE
2000/532/CE; DECISIONE 2001/573; DECISIONE 2001/119/CE; DECISIONE 2001/118/CE).
Si veda la DIRETTIVA nazionale 9 aprile 2002.
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani
e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità,
in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Gli adempimenti e gli obblighi per una corretta gestione dei rifiuti sono molti
e complessi, a causa della continua evoluzione della normativa.
- MUD
- Tenuta dei registri di carico e scarico
- Formulario per il trasporto di rifiuti
- Smaltimento, recupero, stoccaggio
- Autosmaltimento