Adempimenti ambientali - Settore rifiuti

Il Decreto Legislativo n° 22/97, legge quadro in materia di rifiuti, è stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di rifiuto di cui direttiva 91/156/CEE del Consiglio: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

Le categorie di cui al citato allegato A sono specificate in un elenco di rifiuti noto come CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), relativo a tutti i rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero, oggetto ad un periodico aggiornamento su indicazione degli Stati membri.
I codici CER introdotti dal Ronchi (rif. Decisione 94/3/CE), sono stati a partire dal 1 gennaio 2002 sostituiti da nuovi codici introdotti dalle decisioni: DECISIONE 2000/532/CE; DECISIONE 2001/573; DECISIONE 2001/119/CE; DECISIONE 2001/118/CE). Si veda la DIRETTIVA nazionale 9 aprile 2002.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.


Gli adempimenti e gli obblighi per una corretta gestione dei rifiuti sono molti e complessi, a causa della continua evoluzione della normativa.

- MUD

- Tenuta dei registri di carico e scarico

- Formulario per il trasporto di rifiuti

- Smaltimento, recupero, stoccaggio

- Autosmaltimento