Adempimenti ambientali - Settore suolo
BONIFICA, RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI CONTAMINATI
La normativa in materia di bonifica di siti inquinati, introdotta con l'art.17 del
D.Lgs. 22 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), è stata completata ed
attuata dal DM 25 ottobre 1999, n° 471.
Con il DM 471/99 sono stati definiti:
- i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee
in relazione alla destinazione d'uso dei suoli (verde pubblico/uso industriale);
- le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
- i criteri generali per la messa in sicurezza, bonifica ed il ripristino ambientale
dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti.
Il Dm 471/99, come l'art.17 del Decreto Ronchi, ha ribadito il principio generale
secondo il quale chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei valori
limite di accettabilità o ne determina il pericolo concreto ed attuale, dovrà
provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza,
bonifica e ripristino ambientale per eliminare l'inquinamento.
La norma individua tre scenari:
- evento accidentale, con immediato obbligo di notifica
alle autorità competenti, da parte del responsabile stesso dell'inquinamento,
dell'avvenuto superamento dei limiti (art.7);
- verifica da parte delle autorità competentidi una situazione
di contaminazione di un sito (art.8), con conseguente avvio della procedura a seguito
di un'ordinanza;
- situazione di inquinamento pregresso, verificatosi prima dell'entrata in vigore
del Dm stesso, con intervento di bonifica ad iniziativa degli interessati
(art.9), previa comunicazione alle autorità competenti;
La norma distingue tre tipologie di intervento da attuarsi in un sito contaminato:
Bonifica e ripristino ambientale
L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel
suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un
livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti
dal decreto stesso.
Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale
Interventi atti a ridurre le concentrazioni di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo,
nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione superiori
ai valori limite per la destinazione d'uso prevista nel sito, qualora questi non
possano essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie ambientali
disponibili a costi sopportabili.
Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale
Insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti
rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite
da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur
applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi
della normativa comunitaria.
L'art.17 del D.Lgs. 22/97 ha stabilito che gli interventi di bonifica e la realizzazione
delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate.
Tale onere deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ex articolo
18, comma 2 della legge 47/1985, nel quale dovranno risultare anche le misure di
sicurezza e le limitazioni d'uso previste per l'area. Le spese sostenute per le
attività di bonifica, nonché per la realizzazione delle eventuali
misure di sicurezza, sono assistite da privilegio speciale immobiliare ex articolo
2748, secondo comma, del Codice Civile. Detto privilegio si può esercitare
anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi sull'immobile. Le predette
spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.