Adempimenti ambientali - Settore suolo

BONIFICA, RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI CONTAMINATI

La normativa in materia di bonifica di siti inquinati, introdotta con l'art.17 del D.Lgs. 22 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), è stata completata ed attuata dal DM 25 ottobre 1999, n° 471.

Con il DM 471/99 sono stati definiti:

  • i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee in relazione alla destinazione d'uso dei suoli (verde pubblico/uso industriale);
  • le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
  • i criteri generali per la messa in sicurezza, bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti.

Il Dm 471/99, come l'art.17 del Decreto Ronchi, ha ribadito il principio generale secondo il quale chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei valori limite di accettabilità o ne determina il pericolo concreto ed attuale, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale per eliminare l'inquinamento.

La norma individua tre scenari:

  • evento accidentale, con immediato obbligo di notifica alle autorità competenti, da parte del responsabile stesso dell'inquinamento, dell'avvenuto superamento dei limiti (art.7);
  • verifica da parte delle autorità competentidi una situazione di contaminazione di un sito (art.8), con conseguente avvio della procedura a seguito di un'ordinanza;
  • situazione di inquinamento pregresso, verificatosi prima dell'entrata in vigore del Dm stesso, con intervento di bonifica ad iniziativa degli interessati (art.9), previa comunicazione alle autorità competenti;

La norma distingue tre tipologie di intervento da attuarsi in un sito contaminato:

Bonifica e ripristino ambientale
L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal decreto stesso.

Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale
Interventi atti a ridurre le concentrazioni di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione superiori ai valori limite per la destinazione d'uso prevista nel sito, qualora questi non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie ambientali disponibili a costi sopportabili.

Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale
Insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria.

L'art.17 del D.Lgs. 22/97 ha stabilito che gli interventi di bonifica e la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate. Tale onere deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ex articolo 18, comma 2 della legge 47/1985, nel quale dovranno risultare anche le misure di sicurezza e le limitazioni d'uso previste per l'area. Le spese sostenute per le attività di bonifica, nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, sono assistite da privilegio speciale immobiliare ex articolo 2748, secondo comma, del Codice Civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.