Gestione rifiuti
Decreto legislativo n. 22/97 ("Decreto Ronchi")
Il Decreto Legislativo n. 22 "Decreto Ronchi", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 n. 33, è destinato, com'è noto, a sostituire in breve tempo, con l'adozione dei decreti attuativi, l'intera normativa vigente sui rifiuti.
Con il nuovo provvedimento legislativo viene infatti data attuazione alle direttive comunitarie sui rifiuti e imballaggi (91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE), che sono basate su tre principali linee di intervento:
- il recupero dei rifiuti, attraverso il riciclaggio ed ogni altro processo destinato ad estrarre materie prime secondarie, ovvero come fonte di energia;
- la prevenzione della formazione dei rifiuti, da realizzarsi con l'introduzione di tecnologie pulite e adottando cautele specifiche nella fase di progettazione dei prodotti;
- l'ottimizzazione dello smaltimento attraverso la previsione del ricorso alla discarica come gestione estrema;
- Le norme relative allo smaltimento dei rifiuti prevedono che dal 1999 sia vietato smaltire rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle di produzione e che dal 2000 possano essere smaltiti in discarica solo i rifiuti inerti e quelli che residuano da operazioni di recupero o di smaltimento, salvo deroghe specifiche.
Tra le norme più innovative si deve richiamare l'attenzione sulla trasformazione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) in una tariffa, calcolata in parte sul costo del servizio ed in parte sulla quantità di rifiuti conferiti dal singolo utente.
Scopo di questa norma è quello di orientare anche sotto il profilo della convenienza economica - l'utente ad avviare al recupero, anziché allo smaltimento, i propri rifiuti.
Adempimenti e obblighi
Nell'ambito della gestione dei rifiuti il decreto ha definito una nuova classificazione basata sull'origine dei rifiuti (speciali e urbani) e sulle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi).
Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti in assimilati e assimilabili agli urbani, bisognerà aspettare il decreto ministeriale attuativo che fisserà i criteri di assimilabilità (art. 18, comma 2, lettera d): in questo modo i Comuni potranno a loro volta indviduare le forme di smaltimento a seconda delle qualità e della quantità del rifiuto stesso ( art.21, comma 2, lettera g).
Il produttore di rifiuti dovrà astenersi dal miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La mancata osservanza del divieto di miscelazione è punita severamente con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire se si tratta di rifiuti pericolosi.
Durante il trasporto i rifiuti dovranno essere accompagnati da un formulario, che sarà adottato con decreto entro 60 giorni.
Con le nuove norme, la responsabilità del produttore di rifiuti cesserà al momento della consegna al Servizio Pubblico di raccolta o ad un soggetto autorizzato alle attività di recupero e smaltimento.
Quest'ultimo, peraltro, per rendere definitivo questo passaggio, dovrà rilasciare una ricevuta ufficiale della presa in carico del materiale.
Se il produttore non dovesse ricevere questo documento dal trasportatore (Art. 10) (formulario di identificazione), dovrà avvertire la Regione per scaricarsi delle responsabilità.
Le Aziende produttrici di rifiuti pericolosi e non, hanno l'obbligo di comunicare annualmente, attraverso il catasto dei rifiuti, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, a meno che non conferiscano al servizio pubblico. La comunicazione dovrà essere consegnata, entro il 30 aprile di ogni anno, all' A.N.P.A. - Agenzia Nazionale Protezione Ambiente, presso le corrispondenti Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A. In attesa che venga definito il decreto che adotterà le norme tecniche per la gestione dei rifiuti tra cui il nuovo registro di carico e scarico, si consiglia di utilizzare l'esistente (Art. 12).
Tra le operazioni di smaltimento, quella che subirà maggiori modificazioni, sarà lo stoccaggio provvisorio in luogo diverso da quello di produzione. Con la nuova normativa lo stoccaggio di tutti i tipi di rifiuti, pericolosi e non, rientra tra le attività di gestione (smaltimento e recupero) per le quali sono necessari i provvedimenti autorizzati previsti dagli Artt. 27 e 28.
Il deposito temporaneo effettuato dal produttore di rifiuti, inteso come la collocazione dei rifiuti nel luogo di produzione, prima della raccolta non può essere considerato come stoccaggio vero e proprio e non rientra tra le attività di gestione.
Anche in questo caso peraltro permane l'obbligo di tenere il registro di carico/scarico, di non effettuare mescolanze e per quanto riguarda i rifiuti pericolosi e di dare comunicazione alla Provincia, del rispetto delle seguenti condizioni:
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policloro dibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm, né policlorobifenili, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
- il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 mc, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale.
- il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare i 20 mc, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno trimestrale.
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
In conclusione, il deposito temporaneo dei rifiuti in azienda presuppone in ogni caso l'obbligo di allontanamento dei medesimi con una certa frequenza (2 mesi per i rifiuti pericolosi, 3 mesi per quelli non pericolosi), senza limite di quantità detenuta o nei limiti di una certa quantità massima (10 mc per i pericolosi e 20 mc per quelli non pericolosi), senza scadenze per lo smaltimento.