Gestione rifiuti
Registri di carico e scarico dei rifiuti
Ai fini di consentire un adeguato controllo dei flussi di rifiuti da parte delle
autorità competenti, il D.lgs 22/97 (cd. "Decreto
Ronchi") prevede l'obbligo per i produttori di rifiuti, di compilare
la quantità e le caratteristiche dei rifiuti prodotti o gestiti, nonché
tutte le informazioni relative alla movimentazione dei rifiuti.
I registri di carico e scarico costituiscono la base-dati per la compilazione del
MUD. Tra i due adempimenti, infatti vi è uno stretto collegamento, confermato
dal rinvio dell’articolo 12 del Dlgs 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi")
che prevede che i soggetti obbligati alla tenuta dei registri coincidono con quelli
tenuti alla denuncia annuale MUD.
I registri, che devono contenere tutte le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, devono avere fogli numerati,
devono essere vidimati dall’Ufficio del registro e devono essere corredati
con i formulari di trasporto dei rifiuti e conservati per un periodo minimo di cinque
anni dall'ultima registrazione.
Le regole da osservare per la corretta tenuta dei registri sono quelle dettate dal
Dlgs 22/1997, dal Dm 148/1998 e dalla Circolare 4 agosto 1998, contenente le istruzioni
ministeriali per la compilazione del documento.
Con l’entrata in vigore del nuovo elenco comunitario dei rifiuti, la compilazione
del registro deve essere effettuata in base alla nuova codificazione dei rifiuti
sulla base dello schema di trasposizione riportato nell’allegato B alla direttiva
del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002.
Il modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti è
definito dal Dm 1° aprile 1998, n. 148, al quale è allegato.
Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità
di controllo che ne fa richiesta.